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426 l'istoria del concilio tridentino


II. Che nessun possi ricever o ritener piú vescovati in titolo o commenda, o con qualonque altro nome; e chi al presente ne ha piú, retenutone uno ad elezione, lasci gli altri fra sei mesi, se sono di libera collazione del papa; altramente fra un anno: il che non facendo, s’abbiano per vacanti tutti, eccetto l’ultimo.

III. Che gli altri benefici, e massime curati, siano dati a persone degne che possino esercitar la cura d’anime; altramente il collatore ordinario sia punito.

IV. Che qualonque per l’avvenire riceverá piú benefici incompatibili, per via di unione a vita, commenda perpetua o altramente, o ritenerá li ricevuti contra li canoni, resti privato de tutti.

V. Che agli ordinari siano mostrate le dispense di quelli che hanno piú benefici curati o incompatibili, provvedendo appresso alla cura d’anime e altri obblighi.

VI. Che le unioni perpetue fatte da quaranta anni in qua possino esser riviste dagli ordinari come delegati, e annullate le indebite; e quelle che non sono effettuate, o che per l’avvenire s’averanno da fare, si presumino surrettizie, se non saranno fatte per cause ragionevoli e con citazione degl’interessati, e dalla sede apostolica altro non sará dechiarato.

VII. Che li benefici curati uniti siano visitati ogni anno dalli ordinari, e li siano assegnati vicari perpetui o temporali, con quella porzione de frutti che parerá loro, senza riguardo d’appellazioni o esenzioni.

VIII. Che gli ordinari visitino ogni anno con autoritá apostolica le chiese esenti, provvedendo alla cura d’anime e agli altri debiti servizi, senza rispetto di appellazioni, privilegi e consuetudini prescritte.

IX. Che li vescovi creati siano consecrati nel tempo ordinato dalla legge, e le allongazioni del termine piú di sei mesi non vaglino.

X. Che li capitoli delle chiese, vacante il vescovato, non possino conceder dimissorie agli ordini, se non a chi sará obbligato per causa di beneficio.