Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. II, 1935 – BEIC 1916917.djvu/381

Da Wikisource.

libro sesto - capitolo iv 375


rimosso quello che è inetto, provveder di sufficiente. Ma non fu seguito questo parere, come troppo rigido e che nell’esecuzione si sarebbe conosciuto impossibile, non essendovi una pontual misura dell’abilitá necessaria; però la via del mezzo fu abbracciata di non ecceder la proposta dell’articolo; e facendo differenza dagl’ignoranti alli scandalosi, con quelli, come meno colpevoli, procedere con minor rigore. E poiché per ogni ragione al vescovo appartenirebbe provvedere, quando le collazioni non fossero dal pontefice uscite, li fosse concesso anco contra li provvisti pontifici, come delegato della sede apostolica, porgere il rimedio.

A trattar della visita de’ benefici commendati, nel nono articolo, diede occasione un ottimo uso degenerato in pessimo abuso. Nelle incursioni de’ barbari, che avvennero nell’imperio occidentale, ben spesso occorreva che le chiese fossero delli suoi pastori private in tempo quando insieme erano impediti per incursioni, assedi o prigionie dal provvedere di successori quelli a chi canonicamente apparteneva; onde acciò li populi non restassero longamente senza reggimento spirituale, li prelati principali della provincia, o vero alcuno delli vicini raccomandava la chiesa a qualche persona del clero, di pietá e bontá conspicua e atta a quel reggimento, sin che, rimossi li impedimenti, potesse esser eletto canonicamente il pastore. L’istesso facevano anco li vescovi o parrochi vicini, quando occorreva simil vacanza delle parrocchiali nelii contadi; e cercando sempre il commendante di adoperar persona insigne, e il commendatario di corrispondere all’espettazione, riusciva con gran frutto e sodisfazione. Ma come sempre sottentra la corruzione nelle cose buone, qualche commendatario pensava non solo al bene della chiesa commendata, ma anco a cavarne qualche frutto ed emolumento per sé, e li prelati a commendare le chiese anco senza necessitá: e crescendo l’abuso sempre piú, convenne far legge che non potesse una commenda durare piú che per sei mesi, e il commendatario non potesse participar delli frutti della commenda. Li pontefici romani però, con la pretensione di superioritá a queste