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372 l'istoria del concilio tridentino


VIII. Li monasteri che sono immediate sotto la sede apostolica si riducano in congregazione e diano ordine al loro governo; e li loro superiori abbiano quell’autoritá che gli altri delli giá redotti in congregazione.

IX. Li monasteri di monache soggetti immediate alla sede apostolica siano governati dalli vescovi come delegati.

X. Che le monache si confessino e comunichino almeno ogni mese; e oltra il confessor ordinario, li sia dato un estraordinario due o tre volte all’anno; e non possino tenir il sacramento dentro il monastero.

XI. Che nelli monasteri che hanno cura d’anime secolari, quelli che l’esercitano siano soggetti al vescovo in quello che tocca il ministerio dei sacramenti, eccetto il monasterio di Clugni, o dove risedono abbati generali o capi dei ordini, o dove li abbati hanno giurisdizione episcopale o temporale.

XII. Che li regolari pubblichino e servino le censure e interdetti papali ed episcopali, e parimente le feste che il vescovo comanderá.

XIII. Che il vescovo inappellabilmente sia giudice di tutte le controversie di precedenzia tra le persone ecclesiastiche, si secolari come regolari; e tutti siano obbligati andar alle pubbliche processioni, eccetto quelli che vivono in stretta clausura.

XIV. Il regolare che resiede nel chiostro e commette eccesso fuori con scandalo del popolo, sia punito dal superiore nel tempo che il vescovo statuirá, e della pena sia fatto il vescovo certo, altrimenti il delinquente possa esser da lui punito.

XV. Che la professione, fatta inanzi sedici anni finiti e un anno intiero di probazione, sia nulla.

XVI. Che nessuna renonzia o obbligazione vaglia, se non fatta tra il termine di due mesi inanzi la professione, e con licenzia dell’ordinario; e finito il tempo della probazione, li superiori admettino li novizi alla professione o li mandino fuori del monasterio; non intendendo però di comprender li gesuiti. Che il monasterio non possa ricever alcuna cosa dal