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376 l'istoria del concilio tridentino


vicario: e quelli che non sono di capitolo, nelle cause ecclesiastiche siano in tutto soggetti al vescovo; e dove li vescovi hanno maggior giurisdizione della predetta, il decreto non abbia luoco.

VII. Per l’avvenire non sia piú concesso regresso o accesso ad alcun beneficio ecclesiastico, né li giá concessi siano estesi o transferiti: e in questo siano compresi anco li cardinali. Non siano fatti coadiutori con futura successione in qualsivoglia benefici ecclesiastici; e se nelle cattedrali o monasteri sará necessario e utile il farlo, la causa sia prima conosciuta dal pontefice, e vi concorrano le debite qualitá.

VIII. Che tutti li beneficiati esercitino l’ospitalitá quanto l’entrata li concede; a quelli che hanno ospitali in governo, sotto qualonque titolo, comanda che l’esercitino secondo che sono tenuti delle entrate a ciò deputate: e se nel luoco non si trovano persone di quella sorte che l’indistruzione ricerca, le entrate siano convertite in uso pio piú prossimo a quello, come parerá al vescovo con doi del capitolo; e quelli che non satisfaranno al carico dell’ospitalitá, se ben fossero laici, possino esser costretti per censure e altri rimedi al loro debito, e siano tenuti alla restituzione de’ frutti nel fòro della conscienzia: e per l’avvenire simil governi non siano dati ad uno per piú che tre anni.

IX. Che il titolo del iuspatronato si mostri autentico per fondazione o donazione o per presentazioni moltiplicate da tempo immemorabile, o in altra maniera legittima. Ma nelle persone e comunitá, che si sogliono presumer averlo usurpato, la prova sia piú esatta, e l’immemorabile non basti, se non si mostrino autenticamente presentazioni di cinquanta anni almeno, che tutte abbiano avuto effetto. Le altre sorti de patronati s’intendino abrogate, eccetto quelli dell’imperatore, re o vero possessori di regni e altri principi soprani, e delli studi generali. Possi il vescovo non admetter li presentati dai patroni, se non saranno idonei; li patroni non si possino intrometter nei frutti, né il iuspatronato possi esser trasferito in altri contra le ordinazioni canoniche; e le unioni de’ benefici liberi