Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/399

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libro ottavo - capitolo xii


tale, eccetto dove si potesse mostrar donazione assoluta con cessione totale della patronia; e sí come la comunitá o vero il principe succedono a chi non ha altro erede, cosí tutti li benefici, che non sono de iure patronatus d’alcuno, doverebbono esser sotto la patronia pubblica. Alcuni anco di essi si ridevano di quella forma di parlare che li benefici patronati fossero in servitú e gli altri liberi, quasi che non sia chiara servitú l’esser sotto la disposizione della corte romana (la qual li maneggia contra l’instituzione e fondazione), e non sotto la patronia de’ secolari che li conservano. Oltre la censura d’alcuni decreti per la suddetta causa, aggiongevano che altri erano contra le consuetudini e immunitá della chiesa gallicana. La reservazione delle cause criminali gravi contra li vescovi alla cognizione del solo pontefice dicevano levar la facoltá alli concili provinciali e nazionali, che sempre in ogni caso le avevano giudicate, e con gravar essi vescovi tirandoli a litigar fuori del regno, contra non solo il costume di Francia, ma anco li antichi canoni dei concili, che hanno voluto sempre esser giudicate e terminate le cause nelle proprie regioni. Aggiongevano esser contra la giustizia e l’uso di Francia che li benefici potessero esser gravati di pensioni o reservazioni de frutti, come obliquamente era stato determinato. Parimente non esser tollerabile che le cause di prima instanzia dal papa potessero esser levate fuori del regno, perché leva un antichissimo uso confirmato con molte constituzioni regie; né potersi giustificar per la eccezione urgente e ragionevol causa, avendo mostrato l’esperienza di tutti i tempi che con quel pretesto si levano le cause tutte; e chi vuol disputare se la causa sia urgente o ragionevole, entra in doppia spesa e difficoltá, convenendoli litigar in Roma non solo la causa principale, ma anco quell’articolo. Non approvavano in modo alcuno che fosse concesso alli mendicanti il posseder beni stabili; e dicevano che, essendo stati ricevuti in Francia con quella instituzione, non era giusto che fossero mantenuti se non in quel medesimo stato; che questo è un perpetuo artificio della corte romana di cavar de mano li beni ai secolari