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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/111

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160. Abbiamo dato il brano quale si trova nello Statuto del 1391 (1 § 67 fol. 14 r.), perchè in quello del 1353 si trovano alcune varianti, una delle quali assai essenziale. In esso si legge (8 § 11): item quod sedecim Bozzole seu sedecim Claudi dicte aque (Vazeni) eciam cuiuslibet aque faciunt et sunt unum Quartarium. Lo Statuto del 1353 in generale (quale ora lo possediamo in un unico testo) è pieno di scorrezioni (v. sopra Nota 137), per cui è difficile a definirsi se l’aggiunta, eciam cuiuslibet aque, sia, per così esprimerci, officiale, o se invece non sia che una semplice chiosa passata nel testo di questo esemplare. Questa sembra la cosa più certa, perchè quella osservazione sarebbe in contraddizione con tutto il resto dell’ordinanza, dove non si parla ancora che di acqua del Vasine. Il silenzio di tutti gli Statuti posteriori viene in conferma di questa induzione. Tuttavia si comprende che s’era introdotto l’uso di verificare le misure anche con altra acqua, che non fosse quella del Vasine, perchè in effetto era quasi impossibile che, coi mezzi impiegati in quel tempo, si trovasse una appariscente differenza di peso fra le acque della nostra città. E questo si conferma con altri argomenti. Lo Statuto del 1353, ora posseduto dalla Civica Biblioteca, fu trascritto nel secolo decimoquinto: ora si vede che in questo secolo la prescrizione dello Statuto sull’impiego dell’acqua del Vasine per la verifica delle misure dovea essere poco meno che lettera morta. Infatti nello Statuto dei Dazii del 1431 è ordinato che il Claudus sit mensure solum onziarum viginti et quartorum trium (Stat. Dat. fol. 38 v.), ma non si aggiunge punto se questo peso sia in acqua, od in vino, e meno ancora fra le acque quale debba essere la prescelta. Ma questo non basta: nello Statuto del 1493 troviamo espressamente ordinato (7 c. 135) quod iustificantes praedictas mensuras teneantur eas justificare cum dicta aqua Vazeni pura, et non cum alia aqua, dal che si vede che, malgrado l’insistenza della legislazione su questo punto, era omai entrata l’abitudine di lasciar da parte l’acqua del Vasine in siffatta operazione, appigliandosi a qualunque altra: la chiosa introdotta nello Statuto del 1353 riceve da questi fatti una piena conferma. Dobbiamo notare inoltre che in questo Statuto era stata ommessa la osservazione et propterea non est habitum (respectus) ad pondus cet. certo per dimenticanza del copista,