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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/42

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oleo datum et positura in labello posito prope in altario132.» Nè questo è esempio isolato, poichè nello Statuto del 1204-48, dove si tratta dei dazii, si prescrive che non ne vada esente «oleum ultra Minam unam133;» in un testamento del 1227, riportato in una quitanza inedita del 1304, certo Verdello Villano avea lasciato ai suoi eredi l’obbligo di pagare ogni anno ed in perpetuo all’ospitale di s. Lazzaro «Minam unam oley linosse134.» Fino al 1304 le quitanze di questo legato nominano sempre una Mina, ma nella quitanza del 1305 vi ha: «dederat et solverat libras viginti olei linose fictuales; nel 1306 vi ha identica espressione; nel 1308, siccome si era lasciato passare il 1307 senza pagare questo canone, così vi hanno «libras quatraginta oley linose fictuales135.» È troppo evidente che questa riduzione non sarà stata arbitraria, chè vi si opponeva l’interesse dell’una e dell’altra parte, ma avrà avuto per fondamento il peso, che era attribuito a ciascuna delle misure dei liquidi. Infatti, la notizia rivelataci da questi documenti, posta a confronto con quanto abbiamo già trovato per le misure degli aridi (v. sopra c. I. § 5), ci porge il modo di determinare anche il valore delle misure del vino. Che queste fossero fondate sul peso, non vi può essere dubbio, ma che in pari tempo la Mina o Sextarius dell’olio servisse anche a misurare il vino, non è credibile, poichè la differenza di peso che vi ha fra l’uno e l’altro è troppo evidente136, e se vedremo nel secolo decimoterzo basarsi il volume delle misure di contenenza del vino unicamente sul peso dell’acqua, appunto perchè si era già scorta una troppo note-