Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/58

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sta misura consueta non venga diminuita al fine di farla concordare con quella stabilita nello Statuto del 1331; il che indica, che dovea essere a questa superiore, appunto come abbiamo precedentemente avvertito (v. sopra § 6), ma che in pari tempo la differenza non dovea essere molto grande, se la legislazione sancì la tolleranza di quell’antico modo di misurare il vino (v. Nota 173). — Un’altra variazione ci si presenta nello Statuto dei Dazii del 1431, dove trattando della vendita del vino al minuto, richiama le più antiche disposizioni riguardo alla forma delle misure colle quali effettuavasi quella vendita, ma aggiungendo: «et ipsis et aliis mensuris et eiusdem capacitatis utatur ad vendendum et non aliis sub pena soldornm viginti imper. pro quolibet et qualibet vice qua utetur alia mensura quam Claudo et Claudino ligni suprascripte forme, et tames sit mensura solum onziarum viginti et quarterum trium ut nunc sunt176.» Il Claudus di questo Statuto non era più di once 22 3/4, ma sibbene di sole once 20 3/4177. Noi non possiamo dire come abbia potuto formarsi questa misura, che si scosta completamente per la sua capacità, e pel suo peso, dalle Bozzole, Claudi o Boccali, che furono in uso in tutti questi secoli fino a noi178: probabilmente ciò avvenne per la identica causa, per la quale, come vedemmo, si trovò che coll’andare dei secoli il Boccale di Bologna avea diminuita la sua contenenza rispetto alla Quartarola, sì che ne era rimasto in effetto alterato quel rapporto, che tuttavia si credeva comunemente esistesse fra queste due misure (v. Nota 170): ciononostante il Claudus del 1431 deve esser stato quello che de-