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anche nel nostro dialetto ad indicare un vaso di legno, più alto che largo, di grande ma indeterminata contenenza (Sòi mastello) e di uso affatto domestico194. Nella tariffa dei Bollatori data dallo Statuto del 1353 subito dopo la Brenta vi ha il Solio, pel quale è stabilito un identico diritto di verifica195, e collo Statuto del 1453, mentre si prescrisse a tutti i Comuni del contado l’obbligo di avere una Stadera, uno Stajo ed una Brenta, che fossero stati sottoposti a bollo, si proibì anche di misurare il vino mediante un mastello in questi termini: «quod mensuratio vini quod vendetur non possit mensurari nisi cum Brenta bollata et non cum aliquo Solio196.» Qui parrebbe che il nome sia stato usato genericamente, come lo è tuttora nel nostro dialetto, e si potrebbe presumere che nel nostro contado si fosse introdotta l’abitudine di usare misure di legno nè verificate, nè bollate, e che avessero una contenenza supposta a un di presso uguale a quella delle misure legali. Tuttavia il vedere nelle tariffe di bollo posteriori mantenuto il Solio197, lascia ammettere con molta verisimiglianza che quella prescrizione fosse una conseguenza delle modificazioni introdotte nel 1453 nelle nostre misure di capacità dei liquidi, per le quali la Brenta, come vedemmo (§ 7), divenne la unità fondamentale delle stesse. Quindi, essendosi introdotta la Brenta in tutti i Comuni rurali, si volle che con questa, e con nessun altro vaso, si avesse a misurare il vino, tanto più che si avrà avuto cura di segnare all’interno di essa con cappelli di chiodi, o con altro consimile mezzo, le sue principali suddivisioni198. Quale delle nostre misure fosse poi in-