Pagina:Società anonima cooperativa di consumo di Castelleone di Suasa - Statuto 1897.djvu/16

Da Wikisource.

— 14 —

Art. 39. ― Non possono far parte contemporaneamente nè del Consiglio d’Amministrazione, nè dei Sindaci, nè d’ambo gli uffici i parenti, e gli affini fino al secondo grado. Verificandosi delle nomine in carica quegli che riportò maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età, ed in tal caso si provvederà alla surrogazione degli esclusi.

Art. 40. ― Gli impiegati dipendono dal Consiglio di Amministrazione. All’atto della loro nomina debbono iscriversi fra gli Azionisti.

Art. 41. ― È formalmente vietato a qualunque impiegato della Società di accettare commissioni o di percepire mediazioni, mance, premi, sotto pena d’immediata remozione dall’impiego ed espulsione dalla Società.

Art. 42. ― Il Consigliere di turno settimanale deve sorvegliare l’andamento dei magazzini, la condotta del personale, la buona conservazione delle merci e dovrà riferire al Consiglio immediatamente sulle irregolarità riscontrate.

Art. 43. ― Il Consiglio d’Amministrazione nominerà uno o più Provveditori di generi scegliendoli tanto nel proprio seno, quanto fra gli altri Soci, i quali non godranno alcuna retribuzione, ma avranno soltanto diritto al rimborso delle spese vive sostenute.