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Pagina:Spanò Bolani - Storia di Reggio Calabria, Vol. I, Fibreno, 1857.djvu/266

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capo quinto 241   

come di spender fino alla somma di tre ducati in giù, i detti Sindaci col Tesoriero ed Auditore lo possan fare eseguire, senza convocare i detti trenta, intervenendovi sempre il detto Capitanio o suo luogotenente ed Assessore, se non fossero di querele che contra loro si proponessero o trattassero. E se forse alcuno ne fosse morto, malato, o legittimamente impedito o assente, i restanti per quella volta possano eleggere degli altri, per quanti saranno i morti, ovvero malati, assenti, o legittimamente impediti; e che ninno dei predetti possa sostituire in luogo suo alcuno, se non sarà per i detti trenta eletto con pari consentimento.

Item vuole, ordina e concede il detto Signore che i predetti trenta co’ Sindaci ed altri uffiziali non possano, nè debbano dedurre o mettere in esecuzione cosa alcuna che si tratterà per il bisogno ed interesse della detta università se non sarà prima ben consultala e discettata fra loro, ed almeno per le due parti conclusa, sicchè, presente il detto regio uffiziale, il notajo ovvero mastrodatti debba scrivere la proposta di tali consigli, ed i voti de’ detti trenta Eletti, quale ciascheduno dirà, e separatamente l’uno dall’altro, perchè si vegga se con deliberazione o voto delle due parti si faranno ed eseguiranno le faccende dell’università predetta; sicchè in questi si serbi la prammatica per il detto Signor Duca nuovamente fatta generalmente nella provincia, ed alla detta università presentata. Il qual notajo ovvero mastrodatti si debba eleggere ogni anno diverso, ed abbia qual emolumento e prerogativa ch'è solito fino al presente avere, per scrivere e far le faccende di detta università.

Item vuole, concede e dichiara il detto Signor Duca che ne’ con sigli che si faranno per i detti trenta, se alcuno di questi non volesse liberamente dire il voto suo o parere, per dubbio che l’Uffiziale presente non lo avesse a riportare, in tal caso, essendo richiesto il detto regio Uffiziale, si tiri a canto del detto Consiglio, e dopo torni al luogo suo, e veda se essendo concluso detto Consiglio, la cosa sarà deliberata per le due parti di detti Eletti al modo predetto. Di che il detto Signor Duca non fa ad altro fine la intervenzione o assistenza del detto Capitanio se non per vedere che non si pretermetta l’ordine di detti Capitoli, e che le faccende dell'università non si facciano ad arbitrio e voto di due o tre cittadini, o de’ pochi, come molte volte accader suole.

Item vuole ed ordina il detto Signor Duca che coloro che saranno stati Uffiziali in un anno non possano per tre anni essere in quelli medesimi nè in altri uffizii di quell’università, perchè in questo modo si ripartano per tutti tali uffizii, ed ognuno abbia dell’affanno e del-

     Spanò Bolani — I. 16