Vai al contenuto

Pagina:Spanò Bolani - Storia di Reggio Calabria, Vol. I, Fibreno, 1857.djvu/268

Da Wikisource.

capo quinto 243   

quello le possa pagare al regio Tesoriero della provincia, o suo sostituto, per la rata dei pagamenti fiscali, che per l’università si pagano e pagheranno in futuro alla regia Corte; e che tali gabelle non si possano vendere altramente innanzi tempo per minor prezzo. Ed anche dette gabelle si vendano ad uomini possenti ed idonei, e si pigli pleggeria di loro per il pagamento del prezzo di dette gabelle.

Item vuole ed ordina il detto Signore che i Sindaci, Erario, ed ogni altro Uffiziale, che amministrerà le cose dell’università, in fine dell’anno sia tenuto dar conto e ragione all’università in potere degli Auditori, Sindaci e Tesoriero o Erario, intervenendoci il Razionale della regia Corte, che è generalmente nella Provincia, e sarà deputato a vedere i conti delie terre e città demaniali, senza il quale Razionale regio, non si possa liquidare i conti, non meno farsi le quietanze o assolutorie: o che per nessun modo l’università, nemmeno i detti Sindaci ed Eletti possano far grazia, remissione, donazione e relassazione alcuna de’ debiti o residui della detta università ad alcuni debitori di quella; e che in tutto e per tutto si osservi la prammatica del detto Signore nella provincia a questo fine ordinata, ed all’università presentata.

Item per rifrenare l’audacia de’ delinquenti, incoraggiati dall’impunità de’ delitti (massime per il privilegio che detta città avea delle penitenze nelle cause criminali anche usque ad sententiam, e che non si procedesse ex officio curiae se non ad istanza della parte) attesochè per detta Maestà fu ordinata e pubblicata una Prammatica generale nel Regno che non abbiano luogo dette penitenze nelle cause criminali; nelle quali di diritto e giusta i Capitoli del Regno può procedersi ex officio Curiae, non sieno dette penitenze in tal caso ammesse, come nella prammatica si contiene:

Vuole, ordina, concede. e dichiara e comanda il detto Signor Duca che non ostante detti privilegi ogni gran Corte possa e debba procedere ex officio curiae per inquisitionem generalem et specialem contra i cittadini ed abitatori della città in quibuscumque delictis et causis, ne’ quali si deve imporre pena di morte, o di mutilazione di membro; ne’ quali delitti e cause il Capitanio della città o suo luogotenente, presenti e futuri, possano per speciale inquisizione ex officio curiae procedere. Ma in tutte le altre cause criminali, nelle quali de jure non si può e non si deve imporre detta pena di morte o mutilazione di membro, si serbino detti privilegi che non si possa procedere ex officio curiae se non sopra l’accusa della parte, e che le penitenze in quelle abbiano luogo giusta la forma de’ privilegi; e