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Pagina:Spanò Bolani - Storia di Reggio Calabria, Vol. I, Fibreno, 1857.djvu/270

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capo quinto 245   

dopo procedano contro il condannato alla pena che sarà tennto, o per danno dato, o per contumacia, o per altra obbligazione, per togliere la dissuetudine che detti Baglii ànno introdotta. Non essendo fatta per loro la condannazione, attendano ad eseguire la pena che tocca alla lor corte, omettendo la esecuzione della parte. E quando faranno il contrario, nel tempo della sindacazione se ne possa aver contra loro regresso o ragione, perchè il detto Signore, benchè generalmente, intende ordinare che i Baglii della provincia delle terre demaniali debbano stare a sindacato in fine dell’anno dinanzi il Capitanio come uffiziale deputato della regia Camera della Sommaria. Nientedimeno, a maggior cautela del presente Capitolo, ordina e concede e comanda che i Baglii della città stiano ciascun anno, in fine del loro uffizio, a sindacato dinanzi il Capitanio di essa o suo luogotenente, ovvero in assenza loro dinanzi il Giudice o Assessore, come uffiziali delegati ed ordinati dalla detta Camera della Sommaria, i quali per parte di essa Camera il Signor Duca li ordina a tal sindacato.

Item il detto Signor Duca, intendendo ab antico essere solito ed osservato nella detta città, che il Capitanio non possa nè debba pigliar per salario delle sentenze che dona in cause criminali, se non tarì uno e grana quindici, (cioè tarì uno per esso, grana dieci per il Mastrodatti, e grana cinque per il sargente) ed essere introdotto per abuso ovvero per usurpazione che adesso si pigli più di tarì uno sotto colore del consiglio del Giudice, il quale ha già gli emolumenti e guadagni suoi ordinati, però provvede concede ed ordina il detto Signor Duca, che il Capitanio non pigli se non un tarì e grana quindici per dette sentenze com’era prima solito, non ostante il detto abuso ed usurpazione.

item ordina e concede il detto Signore, accadendo che alcuno aguzzino andasse alla città per fare esecuzione alcuna in pigliar delinquenti, o altri esercizii mandati ad istanza della Corte o dell’accusatore, non si possa pagare dalla parte accusata alcun salario, se non quando costasse del delitto, e incominciasse a costare nella Corte, dove contra il delinquente si procederà; il qual salario sia di cinque carlini il giorno.

Demum il detto Signor Duca statuisce e conferma che i presenti Capitoli sieno osservati ad unguem da’ predetti uomini ed università, e da’ suddetti Consiglieri o Eletti, Sindaci, Mastrogiurati ed altri uffiziali presenti e futuri, e che ogni volta che si contrafarà, s’incontri per l’inubbidienza la pena di once cento, la metà alla parte, e r altra metà applicanda all’accusatore; e che l’Illustrissimo Don Enrico Come, Luogotenente generale della detta Provincia, ed altro