Pagina:Specchio di vera penitenza.djvu/138

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110 distinzione quinta. — cap. iv.

CAPITOLO QUARTO.


Dove si dà ad intendere chi e quale dee essere chi dee udire la confessione


La quarta cosa che intorno alla confessione si dee dimostrare, si è del confessoro che dee la confessione udire. Del quale, propiamente parlando, conviene che sia prete sacrato, e ordinato secondo il modo e ’l rito della santa Chiesa; imperò che solamente a’ preti Iddio ha data podestà e balía di sciogliere e di legare; siccome dice il Decreto, allegando la parola che Cristo dice nel Vangelo: Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; sì come è isposto di sopra. Nella quale parola diè Cristo la podestade e l’autoritade agli Appostoli in persona di tutti i preti, che dagli Appostoli, e da coloro che succedessono in luogo degli Appostoli, che sono i vescovi, fossono debitamente e veramente a tale ministerio1 ordinati. Onde, come soli i preti sono ministri della Chiesa, e il loro ministerio s’adopera sopra il vero corpo di Cristo, il quale eglino hanno a consagrare; così sono ministri a dispensare gli altri sacramenti, ne’ quali si dà la grazia, la quale discende dal capo nelle membra, cioè da Cristo; del quale dice san Paolo: che Dio l’ha dato capo nel2 corpo della santa Chiesa di tutti i fedeli, i quali sono membra di questo corpo e di questo capo; come l’Appostolo dice che tutti i fedeli sono un corpo, e ciascuno è membro di questo corpo. E perciò, con ciò sia cosa che nel sagramento della Penitenzia, che propiamente s’adempie e si compie nella confessione, si dia la grazia, solo il prete è ministro di questo sacramento; e a lui solo, come ministro della Chiesa, si dee fare la sacramentale confessione. In caso di necessitade, dove il peccatore non avesse copia di prete, si potrebbe con-

  1. Il Manoscritto, qui e ancora poco appresso: misterio.
  2. L’edizione del primo secolo: del.