Pagina:Statuto della associazione di mutuo soccorso fra i volontari nelle guerre per l'indipendenza italiana sede di Lucca - Tipografia fratelli Cheli, 1868.djvu/12

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Art. 8. Tutti coloro che avranno oltrepassata l'età di anni 50, o che saranno affetti da malattia cronica non potranno essere ammessi nell'Associazione, come soci effettivi, eccettuati coloro, cui abbiano cagionato malattia cronica, ferite riportate in battaglia.

Art. 9 Ogni Socio effettivo preso da malattia avrà diritto dopo il terzo giorno della medesima al sussidio stabilito, per ogni giorno in cui sarà riconosciuto inabile al lavoro, ed avrà gratuita la cura e i medicamenti. Sarà concesso all’associato di poter far richiesta di un qualche medicamento appena cada ammalalo purché ne ottenga P autorizzazione dal medico.

Art. 10. La somma del sussidio sarà determinata dall’Assemblea generale che si terrà dopo un anno dalla formazione della Società.

Art. 11. Nel caso che l’infermo di sua velomà, o stante la natura della malattia o per qualunque altra causa preferisse d’essere curalo negli Spedali avrà diritto al giornaliero sussidio, da corrispondersi alla famiglia o all’epoca dell’uscita dai medesimi equiparalo al tempo che sarà restalo ammalato, purché non superi il termine prescritto dall’art. 12.

Art. 12. Il sussidio giornaliero non potrà essere retribuito oltre due mesi. Il Consiglio direttivo però potrà fare eccezione per coloro che in seguito a ferite riportale in battaglia si trovassero in condizioni speciali.

Art. 13. Ogni socio effettivo durante la sua