Pagina:Statuto della associazione di mutuo soccorso fra i volontari nelle guerre per l'indipendenza italiana sede di Lucca - Tipografia fratelli Cheli, 1868.djvu/13

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malattia sarà esente dal pagamento del contributo mensile.

Art. 14. Tutti coloro che partiranno volontari o coatti per le guerre a difesa della patria saranno esenti ugualmente dal contributo mensile per lutto il tempo del loro servizio militare.

Art. 15. Nessun socio avrà diritto a sussidio se non dopo un anno dalla data della sua ammissione, la quale verrà costatata dal ruolo; e dopo questo tempo per aver (al diritto egli dovrà essere in regola colla cassa sociale, e la malattia da cui sarà affetto non dovrà essere cagionata dall’abuso del vino o dal mal costume.

Art. 16. Il socio che sarà moroso al pagamento delle quote di due mesi, non avrà diritto a sussidio in caso di malattia; quello che non avrà pagato il suo contributo per quattro mesi sarà decaduto dalla qualità di socio, quando non esponga al Consiglio direttivo la giustificazione del suo ritardo.

Art. 17. Nessun socio potrà reclamare il sussidio pecuniario che per una malattia in corso, e non saranno mai ammesse domande per indennizzo del sussidio che poteva competergli per malattie sofferte per lo innanzi, presumendosi che egli abbia rinunziato al sussidio, non avendone fatta domanda al tempo opportuno.

Art. 18. L'espulsione dalla Società avrà principalmente luogo nei seguenti casi:
a) Se avrà impugnato le armi contro la patria: