Pagina:Statuto della associazione di mutuo soccorso fra i volontari nelle guerre per l'indipendenza italiana sede di Lucca - Tipografia fratelli Cheli, 1868.djvu/14

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b) Se sarà stato condannato per furto, truffa, o attentato ai costumi:
c) Quando per la sua riprovevole condotta o per eccessi di ubriachezza, risse, giuoco, ed altri vizi, pei quali dal Consiglio direttivo, dietro rapporto del comitato di censura, venga giudicato indegno di appartenere all’associazione.

Art. 19. Il socio espulso per le cause di cui sopra non conserverà alcun dritto a indennità o rimborsi per i contributi pagati.

Art. 20. Gli associati delle due classi indicate dovranno essere muniti di un libretto contrassegnato col bollo della Società, e nel quale sarà stampato il presente regolamento, l'indicazione del nome e cognome, età, professione, luogo di domicilio, e la data della loro ammissione; tal libretto servirà per constatare la loro qualità di associati: oltredichè nella tabella del medesimo, che sarà impressa in fine, si faranno constatare i pagamenti mensili, a cui sono tenuti e si obbligano i soci.

Art. 21. I soli soci effettivi della prima categoria avranno voto deliberativo.
Ai soci cooperatori non è riserbato il diritto di voto, nè saranno eleggibili alle cariche.

Art. 22. La Società in assemblea generale determinerà e provvederà a stabilire i rapporti di reciprocità fra quest’Associazione e quelle delle altre città d’Italia, quando o per loro invito o dietro proposta del Consiglio superiore si creda utile e conveniente d’introdurre relazioni di comune consorzio con quelle.