Pagina:Statuto della associazione di mutuo soccorso fra i volontari nelle guerre per l'indipendenza italiana sede di Lucca - Tipografia fratelli Cheli, 1868.djvu/21

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-rà doveroso per parte di ciascuno di accompagnarne il convoglio fino al luogo della sepoltura.

La Società però sarà ufficialmente rappresentata alla cerimonia funebre mediante l'in- tervento di un membro del Consiglio direttivo.

Art. 53. La Società sopperirà solo alla spesa della cassa, quando sia giustificata l'impotenza della famiglia del defunto.

La Presidenza sorveglierà a che le pompe funebri sieno fatte con decenza.

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 54. II Regolamento, dopo l’approvazione riportatane, non potrà essere riveduto o modificato che una volta l’anno in generale adunanza.

Art. 55. Alla fine d’ogni anno sarà presentato all’Assemblea il bilancio generale delle entrate e delle spese della Società ed una copia ne rimarrà affissa nella Sala delle adunanze, onde ciascuno degli interessati possa conoscere lo stato economico dell’associazione. O1tredichè sarà cura del Presidente di presentare un rendi-conto morale all’Assemblea, riassumendo quanto di benefico sarà stato operato dalla Società nell’annata decorsa.

Art. 56. Se dal bilancio verrà verificato un avanzo di fondi, questi verranno impiegali ad