Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/136

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’ s.... " ’ Noi Ja Prencipeffa Claudia di Tofcana per la Dio gratia cheffa d‘ Auftria, Buchetta di Borgogna, Landgravi,d Aliala, Conte fifa del Tirolo &c. Teftamentaria Tutrice s e Gover-.

natrice degl’Arciduchi Pupilli Noftri Eiglioli, de loro Stati c.

Plenipotentiaria di Sua Cefarea Maeftà ètc.

I l Sfendoci venuto ànotitia, come nelle noftre Giurisditioni di Valfugana conJ troie noftre Coftitutioni, e Proclami ultimamente publicati, & à grave danno de poveri Clientuli, vengono prefentate Suppliche, Inftanze, Protetti, & altre Scritture fenza la fottofcrittione del Dottore, dal quale fono ftate formate, come altri difordini, che fuccedono. Habbiamo perciò doppo matura confideration fatti lifeguenti ordini, con li quali commandiamo decretiamo, erefpeètivèprohibiamo, cioè Primo, Cheniun Giudice, ò Magiftrato, e Cancelliere fotto qualfivoglia pretetto, ò colore ricevi, acconfenti, ò permetti, che fotto il di lui nome polli alcuno ricever Supplicha, Inftanza, Protetto, o Scrittura di qualfivoglia forte, fe non faranno iottofcritte da quelli Dottori, tanto terrieri, quanto foreftieri, che le haveranno formate, fottopena de Fiorini cinquanta d’efler applicati al noftro Fifco.

Quarto, Ch’in niun modo alcuno prefumi per l’avvenire giurar fofpetto il Capitanio.

Tenente, Commiflario, Vicario a ò Dottori, di che forte fi fia, fenza efpreffionedellaCaufa, fedel Capitanio, a a nottra Confulta, e fe d’altri fottopotti al di lui Foro, all’iftelfo noftroCapitamo s che poi doverà à ciò debitamente pr°y e “ dere, e conofcer la fufficienza della luTpicione, e fuccedendo in contrario non faranno dalla nottra Confulta, ò Capitallltimo, Ch’il Capitanio debba invigilare s e procurare, cheli foprafcritticapi, re£ folutioni, ordini, e ciafcheduno di etti fij no con ogni pontualità olTervati, lotto le pene comminate, & altre ad arbitrio noftro, commandando, che le prefenti fijno come fopra regiftrate appretto l’antecedenti Noftre reftòlutioni già publicate in quefte noftre Giurisditioni. In quorum fidem &c.

Dat. CEEniponti die 27. Maii Anno 1645.

Secondo, Confermiamo, e di nuovo prohibiamo à tutti li Notari, e quelli, che-, non fono Dottori l’ingerirli inadvocare, farfuppliche, procurare, e patrocinare, fe non in caufa propria, fotto le pene con*minate nelle precedenti publicate Conititutioni.

Terzo, All’incontro commandiamo à qualonque Dottore in quefte noftre Giurisditioni, che fotto pena della privatane d’advocare, e patrocinare, non debbaingerirfi, netampochoprefumerfi d’inftrumentare, inventariare, & efercitareinforna l’officio pertinente all’arte del Notariato.

Noi Claudia &c.

Dominicus Gianettinus ( Locus magni Sigilli Archiducalis ) Ad Mandatum Sereniflimx Domin* Archiduciflx proprium Martinus WitinggSecretarius&c.

Noi