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delle due Camere. Però ogni Legge d’imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11.

Il Re è maggiore a 18 anni compiti.

Art. 12.

Durante la minorità del Re il Principe suo più prossimo parente nell’ordine della successione al Trono sarà reggente del Regno se ha compiuto gli anni ventuno.

Art. 13.

Se, per la minorità del principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14.

In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15.

Se manca anche la Madre, le Camere convocate fra dieci giorni dai ministri nomineranno il Reggente.

Art. 16.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l’erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17.

La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuto l’età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti alla esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re.