Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/161

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Nell’importante questione che s’agita a’ tempi nostri in Europa, or più che mai per nostra sventura complicata da malaccorti ed ostinati partigiani dell’assolutismo, l’interesse degli Italiani è quello di ogni altro popolo maggiore: chè di sola libertà interna non è caso per essi, ma di libertà e nazionale esistenza ad un tempo. Si tratta per loro di vivere sotto l’arbitrio del militare austriaco e delle spie, o sotto la protezione inviolabile della legge, di dar


    è chiaro che gl’individui condannati, lo sono in qualità di carbonari, qualità che per sè stessa costituisce il crimine d’alto tradimento.

    Ma qual è la legge che identifica la qualità di carbonaro e la colpa di alto tradimento?

    Un’ordinanza del 25 agosto 1820 pubblicata a Venezia (Monitore del 13 settembre 1820) d’ordine di S. M. imperiale e reale, nella quale si rendono avvertiti i suoi sudditi, dello scopo che si vuol attribuire alla setta dei Carbonari, e si stabiliscono rispettivamente le pene riservate a coloro che ne faran parte, e che non ne denuncieranno i membri.

    Ma molti di coloro contro i quali si emanava la citata sentenza vennero arrestati nel carnovale del 1819-20 ad un ballo del conte Porzia vice-delegato dell’imperatore e re, nella città di Rovigo.

    Arrestati dunque cinque o sei mesi prima della promulgazione, nè più rilasciati dalla polizia, in quale modo questa legge potrebbe loro applicarsi?

    È ben vero che l’imperatore fece loro grazia della vita, e commutò la pena inflitta dal tribunale supremo in venti, quindici, dieci anni di duro carcere secondo i maggiori, o minori diritti dei condannati alla clemenza imperiale.

    È pero ben terribile quel governo, sotto di cui i miseri puniti in virtù di una legge che non esisteva ancora allorchè fu commessa l’azione che viene dalla stessa colpita, devono sopportare dieci, quindici, venti anni di orribile tortura, ch’è noto pur troppo cosa sia duro carcere negli Stati di S. M. apostolica.

    M’accuora talmente il dover concepire la possibilità di un fatto così odioso, che ad onta della mia naturale avversione per l’Austria, vorrei invece poter dimostrarne la insussistenza.