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Non abbisogniamo certamente di ordinare che a S. M., alla sua Real Consorte e Famiglia ed a tutto il suo seguito, sia libero e sicuro il passo ed il soggiorno in quella parte degli Stati di Terraferma dove intenderà recarsi, e gli sia mantenuto quel sommo rispetto che corrisponde ai sensi di gratitudine e d’amore scolpiti nel cuore d’ogni suddito, ed a lui sì ben dovuti e per le sue virtù e pel ristabilimento e l’ingrandimento di questa Monarchia.
Confidiamo nello zelo e nell’attività di tutti i magistrati civili e militari e di tutti i corpi delle città e dei comuni per la conservazione del buon ordine e della pubblica tranquillità.
Dato in Torino il 13 di marzo l’anno del Signore mille ottocento ventuno[1].
L’urgenza delle circostanze in cui S. M. il Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reggente del Regno, malgrado che a Noi per anche non si appartenesse il diritto di succedervi, nel mentre cioè che il popolo altamente enunciò il voto di una Costituzione nella conformità di quella che è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare, per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la salute suprema del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie facoltà di un Reggente può contenersi.
- ↑ Venne pubblicato il mattino del 13 a buon’ora.