Pagina:Strade ferrate nello Stato Pontificio.djvu/4

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architetto e agronomo 561

alcuni casi particolari potranno costruirsi in legname colle pile e le spalle in muratura, ma a queste pile si darà una grossezza tale che si possano in seguito sostituire alle travi in legname delle centine in ghisa, o in ferro, oppure degli archi in muratura.


Trasporto di strade.


12. Se nella costruzione di una strada di ferro risultasse la necessità di trasportare qualche tratto di strada preesistente, la pendenza delle deviazioni non dovrà eccedere il 3 per cento per le strade nazionali e provinciali ed il 5 per cento per tutte le altre strade, salvo le eccezioni che potrebbero essere reclamate da circostanze particolari, la cui decisione dipenderà sempre dal Ministero.


Autorizzazione preliminare
per le costruzioni.


13. Pei ponti da costruirsi sulle strade, fiumi o canali navigabili attraversati dalla strada ferrata, come pure per lo trasporto parziale delle strade pubbliche attraversate dalle strade ferrate, la Società ne presenterà il relativo progetto al Ministero, il quale lo approverà dietro le analoghe intelligenze colle amministrazioni pubbliche sotto la cui giurisdizione cadono i fiumi, strade o canali, affinchè i cambiamenti da operarsi siano conciliati nel miglior modo coll’interesse delle amministrazioni e con quello della strada ferrata.


Barriere ai passaggi a livello.


14. Nei punti ove la strada ferrata incontra a livello le strade ordinarie, i raili non potranno essere collocati più di 3 centimetri nè superiormente nè inferiormente al piano della strada, e tutto ciò che avrà rapporto alla costruzione della ferrovia dovrà inoltre essere disposto in modo di non arrecare alcun ostacolo alla circolazione sulla strada ordinaria. I due ingressi laterali sulla strada ferrata dovranno in queste
circostanze essere chiusi col mezzo di barriere, la cui guardia ed il servizio saranno confidati ad un guardiano a carico della società.


Ripristinamento
dei canali di condotta delle acque.


15. La Società sarà tenuta a ripristinare a sue spese i canali di condotta delle acque che si fossero intaccati o modificati coi lavori relativi alla costruzione della strada di ferro. Gli acquedotti che a tal effetto saranno costrutti sotto le pubbliche strade saranno in muratura od anche in ferro se si trovasse necessario.


Attraversamento dei canali navigabili.


16. Ovunque la strada ferrata incontrerà un fiume o canale navigabile, la società sarà tenuta di prendere tutte le misure e di sostenere tutte le spese necessarie perché il servizio della navigazione non abbia a soffrire interruzione nè ritardo durante l’esecuzione dei lavori e possa successivamente all’ultimazione effettuarsi colla medesima facilità che per l’addietro. La stessa condizione è obbligatoria per la Società nel caso di attraversamento delle strade pubbliche di qualunque categoria. A tal effetto si costruiranno delle strade e dei ponti provvisorj a cura ed a spese della società onde assicurare la libertà e la comodità della circolazione, conformandosi alle prescrizioni stabilite per la loro costruzione e durata.


Gallerie.


17. L’apertura delle gallerie, la cui esecuzione si trovasse necessaria, avrà almeno 7m 40 fra il piedritto al livello delle ruotaje, e la distanza fra l’intradosso della volta ed i raili esterni di ciascun binario, sarà almeno di 4m 30. Qualora i terreni nei quali sono aperte le gallerie presentino per la loro natura dei franamenti, scoscendimenti od infiltrazioni, sarà obbligato di riparare a questi pericoli mediante rivestimenti solidi ed impenetrabili.