Pagina:Strade ferrate nello Stato Pontificio.djvu/6

Da Wikisource.

architetto e agronomo 563

Indennizzi.


24. Gli indennizzi per occupazioni temporarie e pel deterioramento dei terreni, o pel danno causato alle costruzioni idrauliche derivato in qualsiasi modo dai lavori per la costruzione delle strade ferrate dovranno essere soddisfatti dalla Società.


Sorveglianza e controllo.


23. Per tutto il tempo in cui dureranno i lavori da eseguirsi dalla Società, essa sarà sottoposta alla sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici. Tale sorveglianza avrà per oggetto di impedire che la Società si allontani dalle disposizioni e dagli obblighi che le furono imposti colle presenti condizioni d’appalto.


Collaudo dei lavori.


26. A misura che i lavori saranno terminati sopra ciascun tratto di strada ferrata, di maniera che queste tratte possano essere messe alla circolazione, si procederà al loro collaudo col mezzo di uno o più commissarj da destinarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Il collaudo non sarà valevole se non dopo la sua approvazione da parte del Ministro. In seguito a tale approvazione la Società potrà mettere in servizio le dette tratte di strada ferrata, ed avrà il diritto di percepire il pedaggio ed il prezzo di trasporto conformemente alla tariffa qui di seguito stabilita. Ad onta di questi collaudi parziali, essi non saranno definitivi che dietro il collaudo generale da effettuarsi dopo l’intero compimento della strada.


Confinazione e piano catastrale.


27. Dopo il compimento totale dei lavori della strada ferrata la Società farà eseguire a sue spese una confinazione contestuale, e la planimetria di tutte le parti della ferrovia e sue dipendenze. Essa farà egualmente compilare a sue spese e contestualmente col Ministero dei lavori pubblici uno stato descrittivo dei ponti, acquedotti, ed altre
opere d‘arte eseguite in conformità alle condizioni del presente capitolato. Una copia autentica del processo verbale di confinazione, della planimetria e dello stato descrittivo sarà deposto a spese della Società nell’archivio del Ministero dei lavori pubblici.


Manutenzione della strada ferrata.


28. La strada di ferro con tutte le sue dipendenze sarà costantemente conservata in buona condizione, ed in modo che il passaggio su tutta la linea riesca sempre facile e sicuro. Lo stato di questa strada e delle sue dipendenze sarà annualmente riconosciuto, ed anche più di sovente, qualora le circostanze lo esigono, da uno o più commissarj delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

Le spese di conservazione e quelle di riparazione, sia ordinarie che straordinarie, saranno interamente a carico della Società.

Per ciò che concerne la conservazione e la riparazione la Società sarà sottoposta al controllo ed alla sorveglianza del Ministero.

Qualora dopo l’ultimazione della strada essa non venisse costantemente conservata in buona condizione, dopo una diffida regolare vi sarà provveduto d’officio a cura del Ministro dei lavori pubblici ed a spese della Società. La somma delle spese sostenute d’officio verrà soddisfatta dietro la presentazione del rendiconto compilato dal Governo.


Spese per le visite e pel collaudo.


20. Le spese per le visite, per la sorveglianza e collaudazione delle opere saranno sostenute dalla Società; il pagamento sarà fatto al Ministro dei lavori pubblici in base alle tariffe in vigore pei lavori pubblici analoghi, e le somme verranno date a chi di ragione.


Obbligazioni preliminari per le espropriazioni.


30. La Società non potrà incominciare i lavori nè fare alcuna espropriazione se essa