Pagina:Studi intorno alla storia della Lombardia negli ultimi trent'anni.djvu/151

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PARTE SECONDA 139

determinazione è specialmente applicabile ai militari ed agli ufficiali civili delle nazioni francese ed italiana, i quali, appartenendo in origine al reame di Napoli, sono stati mandati sotto buona scorta militare nell’interno della monarchia austriaca”. Farò quivi notare che tutte le leggi repressive di un qualche misfatto o delitto contengono la formale ingiunzione ad ogni buon cittadino di denunziare il colpevole. I medici e i chirurgi non sono già eccettuati da un tale avvilitivo obbligo; chè anzi una legge del 9 di maggio de 1816 minaccia loro un’aspra pena ove tardino più di ventiquattr’ore a ragguagliare i maestrati delle ferite cui sono chiamati a medicare, oppur anche delle malattie, accidenti, ec., che possono essere effetto di un qualche delitto e in cognizione delle quali sono venuti per l’adempimento del loro ufficio. Aggiugnerò inoltre che i dazi tra la Lombardia e l’altre parti dell’impero austriaco non furono aboliti; il che privò la contrada dell’unico e tenue vantaggio che avrebbe potuto curarle la sua riunione a un grande Stato; che le prefetture, le sotto prefetture, i tribunali e tutti i corpi amministrativi o giudiziari componenti l’amministrazione franco-italica mano mano si cessarono; e le circoscrizioni del territorio vennero ristabilite come a’ tempi di Maria Teresa. Ma a questo riguardo conviene dire che una tale spartizione, del pari che l’ordinamento comunale antico e riposto in vigore, erano certamente da preferirsi a quelli che l’imperatore Napoleone aveva importati di Francia. Un novello codice civile fu promulgato o per meglio dire, con regia patente del 28 settembre 1815, fu esteso alla Lombardia il codice vigente nel resto della