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Pagina:Testounico.djvu/163

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Art. 425.


É abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.


Art. 426.


Il Governo è autorizzato ad emanare, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo è anche autorizzato ad emanare norme integrative ai sensi dell'art. 344 del Testo unico 14 settembre 1931 n. 1175, finché duri l'applicazione dell'articolo stesso, relativamente alle materie già disciplinate dal detto Testo unico ed ora comprese nel presente.

Col Regio decreto di nomina della commissione di cui all'art. 329 sarà stabilita la data, dalla quale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione stessa funzionerà secondo la sua nuova costituzione. Fino a tale data la predetta commissione continuerà a funzionare con la composizione prevista dall'art. 329 del Testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.


Art. 427


Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del Testo unico 11 settembre 1931, n. 1175, i seguenti articoli:

4, 5, 7, 8, 9, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 258, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 338, 339 e 342 nn. 4, 5, 8.


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:


Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:

Mussolini.

11 — T. U. legge comunale e provinciale.