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Pagina:Testounico.djvu/170

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Art. 3.


Nel primo comma dell'art. 100 del testo unico alle parole: «nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluogbi di provincia» sono aggiunte le parole seguenti: «, salvo per questi quanto è disposto nei capoversi dell'articolo precedente».


Art. 4


Al quarto comma dell'art. 306 del testo unico è sostituito il seguente:

«Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta provinciale amministrativa per i comuni che non siano capoluogbi di provincia e dal Ministro per l'interno, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finauza locale, per i Comuni capoluoghi di provincia. Per le Provincie le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati entro il limite normale sono date dal Ministro per l'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.


Art. 5.


Nel nono comma dell’art. 306 del testo unico alle parole «autorizzazione delle sovrimposte provinciali» sono aggiunte le parole: «e di quelle per i Comuni capoluoghi di provincia».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.