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All'art. 9 si enuncia il principio che le circostanze, considerate dalla legge come cause di incapacità o di incompatibilità ad un ufficio, qualora sopravvengano, producono la decadenza dal medesimo, ed accanto alla regola, si stabilisce l'eccezione nei riguardi del requisito della buona condotta, la cui mancanza dà luogo invece a provvedimenti disciplinari.
All'art. 10 si enuncia un altro importante principio di diritto pubblico, che, data l'abolizione del sistema elettivo dello cariche, è ora suscettivo di generale applicazione il principio, cioè, che l'autorità competente alla nomina ad un determinato ufficio è anche competente a dichiarare la decadenza o ad accettare le dimissioni dal medesimo.
L'art. 12, che vieta il mandato imperativo, generalizza la disposizione dell'art. 286 del vecchio Testo unico, della quale si è omessa l'ultima parte, relativa all'inefficacia del detto mandato, essendo questa una conseguenza intuitiva, perchè tutti gli atti vietati dalla legge sono inefficaci.
L'art. 13 fissa i criteri per la determinazione dell'anzianità a parità di grado, escludendo che per le cariche ancora elettive possa essere — come per l'art. 282 del vecchio Testo unico — la maggioranza dei voti elemento costitutivo di anzianità.
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Nel Titolo I un solo articolo (il 17°) tratta delle circoscrizioni amministrative, dando una nozione generale delle medesime e del loro ordinamento giuridico; un maggiore sviluppo delia materia si trova invece al Capo I del Titolo II e del VII.
Fra le dette circoscrizioni non figurano più nè i circondari, nè i mandamenti, che con la soppressione delle sottoprefetture e con l'abolizione dell'elettorato amministrativo già da tempo avevano perduto, agli effetti della legge comunale e provinciale, qualsiasi importanza.
In quanto alle aiutorità governative ed agli organi di controllo sugli enti locali si è avuto come principale obbiettivo quello di rinvigorire le une e gli altri, accettandone il carattere prettamente fascista.
I concettifondamentali fìssati da S. E. il Capo del Governo con la circolare 5 gennaio 1927 sulle attribuzioni dei Prefetti, sono ora testo di legge (art. 19).