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Testo unico
della legge comunale e provinciale
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1.
I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino
nuove attribuzioni delle autorità comunali e provinciali, ovvero aboliscano o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal Ministro per Pinterno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.
Art. 2.
Qualsiasi disposizione legislativa tendente a porre a carico dei comuni e delle provincia nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministro per l'interno, ancbe col Ministro per le finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, o, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere starale, devono essere, in pari tempo, assegnati agii enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.
Art. 3.
L'autorità governativa può sempre esercitare, a mezzo di commissari, la facoltà di sostituzione, conferitale dalla legge nei confronti degli enti pubblici locali.
Art. 4.
Salvo i casi di delega o sostituzione ammessi dalla legge, gli atti, compiuti in nome dell'amministrazione comunale, provinciale e consorziale da organi non competenti, sono improduttivi di effetti giuridici nei confronti dell'ente.