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198 parte terza

leggi verso il principio del quarto secol di Roma, quando la solenne deputazione si fece di tre cittadini, acciocchè recandosi ad Atene e alle altre città della Grecia, tutte ne raccogliessero le migliori leggi che vi trovassero pubblicate; e quindi un magistrato di Dieci fu eletto che di tutte queste leggi formasse un corpo, il quale a stabile regolamento servisse della Repubblica, e che fu poi chiamato col nome di Leggi delle xii Tavole. Io non tratterrommi a parlarne più lungamente, poichè e tutti gli scrittori della storia romana e tutti i trattatori della romana giurisprudenza ne han favellato. Ma veggasi singolarmente ciò che ne ha scritto il soprallodato avvocato Terrasson, il quale questo fatto ancora ha difeso (part. 2, § 1) contro Giambattista Vico che lo ha rivocato in dubbio (“Principii di una Scienza nuova intorno alla natura delle nazioni„), e contro M. de Bonamy che senza contradire al fatto ne combatte il più delle circostanze, così che il fatto stesso può rimanere dubbioso (Mémoir. de l’Acad. des Inscript. t.12, p. 27). Una cosa sola io qui osservo a render sempre più evidente che ben rozzi erano ancor i Romani a quel tempo, perciocchè a interpretar le leggi recate di Grecia fu loro d’uopo valersi dell’opera di un certo Ermodoro di Efeso, che allora trovavasi in Roma, e a cui perciò a monumento di gratitudine fu innalzata una statua. Fuit, dice Plinio (l. 34, c. 5), et Hermodori Ephesii (statua) legum, quas Decemviri scribebant, interpretis publice dicata. Questo studio medesimo, sostenuto dalla necessità di