Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/674

Da Wikisource.

QUARTO 6l3 ciò che apparteneva a questo arcivescovo. Perciò il vedere taciuta da Mi Ione Crispino una cosa ch’ei non avrebbe potuto ignorare, e che certamente non avrebbe dissimulata, parmi che ci dia motivo di sospettare errore in Roberto; molto più eli’ ei ci si mostra scrittore non bene informato nell’unire ch’ei fa insieme due personaggi di tempo troppo diverso. Per altra parte e Corrado Urspergese (in Chron. ad an. 1126) e Odofredo (in Dig. tit. de Justitia et jure, cap. Jus civile, n. 1) giureconsulto del XIII secolo, seguito poi da innumerabili altri antichi e moderni scrittori, affermano che Irnerio fu il primo che tenesse pubblica scuola di giurisprudenza in Bologna. A me dunque non sembra che sia abbastanza provato che si possa attribuire a Lanfranco ciò che con più probabile fondamento si attribuisce ad Irnerio. XII. Nè io voglio perciò negare che si coltivasse la giurisprudenza in Bologna a’ tempi ancor di Lanfranco. Anzi ne ho io stesso recate poc’anzi le pruove tratte dalla Storia medesima di questa Università; ma ciò deesi intendere di quello studio, direi quasi, privato ch’era comune ancora ad altre città, come poc’anzi si è detto. E se trovasi alcun nominato nelle carte bolognesi col titolo di dottor delle leggi, penso che altro non significhi questo titolo, fuorchè giureconsulto, e l’abbiam veduto in fatti usato ancora da S. Pier Damiano nello scrivere a personaggi i quali non par certamente che fossero in Bologna. Lo stesso P. Sarti ha evidentemente mostrato contro l’opinione del Muratori (Antiq. Ital. t. 3, diss. 44). che altri