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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/101

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n. del codice
o.e.c.e.
nomenclatura dei prodotti
4.200 Ghisa e ferroleghe.
Ghisa per la produzione dell’acciaio.
Ghisa da fonderia e altre ghise grezze.
Spiegels e ferro-manganese carburato1.
4.300 Prodotti grezzi e semiprodotti di ferro, di acciaio comune o d’acciaio speciale, ivi compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione.
Acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla forgiatura2.
Prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme, bidoni nastro in rotoli, laminati a caldo (esclusi i rotoli considerati come prodotti finiti).
4.400 Prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale3.
Rotaie, traverse, piastre e stecche, putrelle, profilati pesanti e barre da 80 mm. ed oltre, palancole.
  1. Non sono comprese le altre ferroleghe.
  2. L’azione dell’Alta Autorità, per quanto riguarda le produzioni di acciaio colato per getti, si esercita solo nel caso in cui queste debbano essere considerate come facenti parte dell’attività dell’industria siderurgica propriamente detta.
    Le altre produzioni di acciaio colato per getti, quali quelle delle piccole e medie fonderie autonome, non sono soggette che a un controllo statistico, senza che ne derivino, nei loro riguardi, delle misure discriminatorie.
  3. Non sono compresi i getti di acciaio, pezzi forgiati e i prodotti ottenuti con l’impiego di polveri.

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