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nei loro riguardi, lo studio delle opportune modalità di applicazione del Trattato, tenuto conto delle condizioni particolari della loro produzione e del loro commercio, la data in cui saranno aboliti i dazi di entrata e di uscita o le tasse equivalenti, così come tutte le restrizioni quantitative alla loro circolazione all’interno della Comunità, sarà rinviata ad un anno dopo la data dell’istituzione del mercato comune dell’acciaio.
Per i prodotti appartenenti al gruppo c), l’Alta Autorità inizierà, non appena entrata in funzione, studi destinati a fissare le modalità opportune per l’applicazione del mercato comune a tali diversi prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari della loro produzione e del loro commercio; di mano in mano che questi studi giungano a conclusione, e al più tardi entro un termine di tre anni a datare dall’istituzione del mercato comune, le disposizioni fissate per ciascun prodotto in causa saranno sottoposte dall’Alta Autorità al Consiglio che deciderà nei modi previsti dall’art. 81. Durante tale periodo i prodotti appartenenti alla categoria c) saranno unicamente sottoposti a controlli statistici da parte dell’Alta Autorità.
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