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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/109

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Le Alte Parti Contraenti:


Considerando che, ai termini dell’articolo 76 del Trattato, la Comunità gode sul territorio degli Stati membri dell’immunità e dei privilegi necessari ad adempiere i propri compiti secondo le condizioni previste al protocollo annesso,


Convengono quanto segue:

CAPITOLO I

BENI, CAPITALI ED AVERI


Articolo 1

I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcuna misura di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte.

Articolo 2

Gli archivi della Comunità sono inviolabili.


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