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Le Alte Parti Contraenti:
Considerando che, ai termini dell’articolo 76 del Trattato, la Comunità gode sul territorio degli Stati membri dell’immunità e dei privilegi necessari ad adempiere i propri compiti secondo le condizioni previste al protocollo annesso,
Convengono quanto segue:
CAPITOLO I
BENI, CAPITALI ED AVERI
Articolo 1
I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcuna misura di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte.
Articolo 2
Gli archivi della Comunità sono inviolabili.
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