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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/110

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Articolo 3

La Comunità può detenere divise di qualsiasi genere e aver conti in qualsiasi valuta.

Articolo 4

La Comunità, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti:

a) da qualsiasi imposta indiretta; tuttavia la Comunità non richiederà l’esonero dalle imposte, dalle tasse e dai diritti che costituiscono la semplice remunerazione di servizi di utilità pubblica;

b) da tutti i diritti di dogana, divieti e restrizioni d’importazione e d’esportazione, nei riguardi delle merci destinate al proprio uso ufficiale; le merci in tal modo importate in franchigia non saranno vendute nel territorio del Paese nel quale esse siano state introdotte, salvo che nei modi ammessi dal Governo di tale Paese;

c) da qualsiasi diritto doganale e da tutte le proibizioni e restrizioni d’importazione e d’esportazione nei riguardi delle sue pubblicazioni.


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