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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/111

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CAPITOLO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE


Articolo 5

Gli organi della Comunità beneficiano, sul territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, del trattamento accordato da tale Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali degli organi della Comunità non possono essere censurate.

Articolo 6

Il Presidente dell’Alta Autorità rilascia dei lasciapassare ai membri dell’Alta Autorità e ai funzionari superiori degli organi della comunità. Tali lasciapassare saranno riconosciuti come titoli di viaggio validi da parte delle autorità degli Stati membri.

CAPITOLO III

MEMBRI DELL’ASSEMBLEA

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o d’altro ordine è posta al libero movimento dei membri dell’Assem-


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