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CAPITOLO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
Gli organi della Comunità beneficiano, sul territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, del trattamento accordato da tale Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali degli organi della Comunità non possono essere censurate.
Articolo 6
Il Presidente dell’Alta Autorità rilascia dei lasciapassare ai membri dell’Alta Autorità e ai funzionari superiori degli organi della comunità. Tali lasciapassare saranno riconosciuti come titoli di viaggio validi da parte delle autorità degli Stati membri.
CAPITOLO III
MEMBRI DELL’ASSEMBLEA
Articolo 7
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o d’altro ordine è posta al libero movimento dei membri dell’Assem-
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