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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/112

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blea che si recano nel luogo di riunione dell’Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell’Assemblea sono accordati in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal loro Governo, le stesse facilitazioni riconosciute agli alti funzionari in viaggio all’estero in missione ufficiale temporanea;

b) dal Governo degli altri Stati membri, le stesse facilitazioni riconosciute ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri dell’Assemblea non possono essere ricercati o perseguiti a causa delle opinioni o dei voti emessi da essi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per tutta la durata delle sessioni dell’Assemblea, i membri di questa beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Governo del loro Paese;

b) sul territorio di qualsiasi altri Stato membro, dell’esenzione da tutte le misure di detenzione e da qualsiasi procedimento giudiziario.

L’immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell’Assemblea o ne ritornano. Essa

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