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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/113

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non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre porre ostacolo al diritto dell’Assemblea di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPITOLO IV

RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO


Articolo 10

I rappresentanti nel Consiglio e le persone che li accompagnano a titolo ufficiale godono durante l’esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunità d’uso.

CAPITOLO V

MEMBRI DELL ALTA AUTORITÀ E FUNZIONARI DEGLI ORGANI DELLA COMUNITÀ


Articolo 11

Sul territorio di ciascuno degli Stati membri, e qualunque sia la loro nazionalità, i membri dell’Alta Autorità e i funzionari della Comunità:

a) godono, con riserva delle disposizioni dell’articolo 40, comma 2, del Trattato, delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale, ivi compresi i loro


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