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scritti e le loro parole; essi continuano a beneficiare di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) sono esonerati da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti loro versati dalla Comunità;
c) non sono sottoposti, sia essi, sia i loro congiunti e i membri della famiglia viventi a carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
d) godono del diritto di importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti in occasione della prima assunzione delle loro funzioni nel Paese interessato, e di riesportarli in franchigia verso i loro Paesi di domicilio alla cessazione delle loro funzioni.
Articolo 12
Il Presidente dell’Alta Autorità fissa le categorie di funzionari alle quali si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni del presente capitolo. Ne sottopone la lista al Consiglio e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti gli Stati membri. I nomi dei funzionari compresi in tali categorie sono communicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.
Articolo 13
I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordate ai membri dell’Alta Autorità e ai funzionari degli organi della Comunità esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Il Presidente dell’Alta Autorità è tenuto a togliere l’immunità accordata ad un funzionario ogni qualvolta ritenga che la revoca di tale immunità non sia contraria agli interessi della Comunità.
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