| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 14
L’Alta Autorità può concludere con uno o più Stati membri accordi complementari per l’esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo.
Articolo 15
I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati ai giudici, al cancelliere e al personale della Corto sono regolati dallo Statuto di questa.
Articolo 16
Qualsiasi contestazione riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo sarà sottoposta alla Corte.
Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951. |
| 117 |