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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/115

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CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 14

L’Alta Autorità può concludere con uno o più Stati membri accordi complementari per l’esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 15

I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati ai giudici, al cancelliere e al personale della Corto sono regolati dallo Statuto di questa.

Articolo 16

Qualsiasi contestazione riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo sarà sottoposta alla Corte.

Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951.



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