| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
Le Alte Parti Contraenti:
Desiderando stabilire lo Statuto della Corte di Giustizia previsto dall’articolo 45 del Trattato,
Convengono quanto segue:
Articolo 1
La Corte di Giustizia istituita dall’articolo 7 del Trattato è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.
CAPO I
STATUTO DEI GIUDICI
GIURAMENTO
Articolo 2
Ogni giudice, prima di entrare in funzione, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare le proprie funzioni in completa imparzialità e in perfetta coscienza e di non divulgare nulla sul segreto delle deliberazioni.
| 121 |