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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/119

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Le Alte Parti Contraenti:

Desiderando stabilire lo Statuto della Corte di Giustizia previsto dall’articolo 45 del Trattato,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

La Corte di Giustizia istituita dall’articolo 7 del Trattato è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

CAPO I

STATUTO DEI GIUDICI


GIURAMENTO

Articolo 2

Ogni giudice, prima di entrare in funzione, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare le proprie funzioni in completa imparzialità e in perfetta coscienza e di non divulgare nulla sul segreto delle deliberazioni.


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