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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/120

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PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

Articolo 3

I giudici godono dell’immunità di giurisdizione. Per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale, ivi compresi loro parole e i loro scritti, essi continuano a beneficiare dell’immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l’immunità.

Nel caso in cui, tolta l’immunità, un’azione penale sia iniziata contro un giudice, questi è giudicabile, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall’organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

I giudici, senza distinzione di nazionalità, beneficiano, inoltre, sul territorio di ciascuno Stato membro, dei privilegi enumerati ai comma b, c e d dell’articolo 11 del Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità.

INCOMPATIBILITÀ

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Non possono inoltre, salvo deroga accordata a titolo eccezionale dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi, esercitare alcuna attività professionale, rimunerata o no.

Essi non possono acquistare o conservare, direttamente o indirettamente, alcun interesse negli affari concernenti

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