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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/121

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il carbone e l’acciaio durante l’esercizio delle loro funzioni e per un periodo di tre anni a datare dalla cessazione di dette funzioni.

DIRITTI PECUNIARI

Articolo 5

Le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei giudici sono stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione prevista dall’articolo 78, paragrafo 3, del Trattato.

CESSAZIONI DELLE FUNZIONI

Articolo 6

All’infuori dei rinnovi periodici, le funzioni dei giudici terminano individualmente per decesso o dimissioni.

Nel caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni sarà diretta al Presidente della Corte per essere trasmessa al Presidente del Consiglio. Quest’ultima notifica dà luogo alla vacanza del seggio.

Ad esclusione dei casi in cui abbia applicazione il seguente articolo 7, qualsiasi giudice resta in carica sino all’entrata in funzione del suo successore.

Articolo 7

I giudici possono essere esonerati dalle loro funzioni soltanto se, a giudizio unanime degli altri giudici, essi non rispondono più alle condizioni richieste.


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