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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/127

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CAPO III

PROCEDURA


RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELLE PARTI

Articolo 20

Tanto gli Stati che gli organi della Comunità sono rappresentati avanti la Corte da agenti nominati per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un avvocato iscritto ad un ordine di uno degli Stati membri.

Le imprese e qualsiasi altra persona fisica o giuridica devono essere assistite da un avvocato iscritto ad un ordine di uno Stato membro.

Gli agenti e gli avvocati che compaiono dinanzi alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessari all’esercizio indipendente delle loro funzioni, nei modi che saranno determinati da un regolamento stabilito dalla Corte e sottoposto all’approvazione del Consiglio.

La Corte gode, nei rispetti degli avvocati che si presentano dinanzi ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle Corti ed ai Tribunali, nei modi che saranno determinati dallo stesso regolamento.

Il professori appartenenti a Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono dinanzi alla Corte dei diritti riconosciuti dal presente articolo agli avvocati.


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