Vai al contenuto

Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/130

Da Wikisource.

PUBBLICITÀ DELL’UDIENZA

Articolo 26

Le udienze sono pubbliche, a meno che sia stato diversamente deciso dalla Corte per motivi gravi.

VERBALI

Articolo 27

Di ogni udienza viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

UDIENZE

Articolo 28

I testimoni possono essere uditi nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura. Essi possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento. Nel corso dei dibattiti, la Corte può parimente interrogare gli esperti e le persone che siano stati incaricati di una inchiesta, come pure le parti stesse; tuttavia queste ultime non possono intervenire che per mezzo del loro rappresentante o del loro avvocato.

Quando sia accertato che un testimonio o un esperto ha dissimulato o contraffatto la realtà dei fatti sui quali ha deposto o è stato interrogato dalla Corte, questa è autorizzata ad informare di tale mancanza il Ministro della Giustizia dello Stato al quale appartiene il testimonio o l’esperto, perchè vengano applicate nei suoi confronti le sanzioni previste in ciascun caso dalla legge nazionale.

La Corte gode, nei riguardi dei testimoni contumaci, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle Corti e ai

132