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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/133

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OPPOSIZIONE DA PARTE DI TERZI

Articolo 36

Le persone fisiche o giuridiche, come pure gli organi della Comunità, possono nei casi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di procedura, fare opposizione di terzo contro le decisioni prese senza che esse siano state citate.

INTERPRETAZIONE

Articolo 37

In caso di difficoltà, sul senso e la portata di una decisione, spetta alla Corte di interpretarla, su richiesta di una parte o di un organo della Comunità che abbia interesse a tal fine.

REVISIONE

Articolo 38

La revisione della decisione non può essere richiesta alla Corte altro che in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della decisione, era sconosciuto alla Corte e alla parte che richiede la revisione.

La procedura di revisione si apre con una decisione della Corte che constata espressamente l’esistenza di un fatto nuovo e gli riconosce i caratteri che consentono l’apertura della revisione, e dichiara per tale motivo accoglibile la richiesta.

Nessuna richiesta di revisione potrà essere formulata dopo la scadenza di un termine di 10 anni a datare dalla decisione.


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