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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/74

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sdizione degli altri Stati membri, l’Alta Autorità gli rivolge una raccomandazione perchè vi ponga rimedio con le misure che esso riterrà meglio compatibili con il suo equilibrio economico.

3. Se l’azione di detto Stato riduce le differenze dei costi di produzione apportando un vantaggio o imponendo oneri speciali, alle imprese del carbone o dell’acciaio soggette alla sua giurisdizione rispetto alle altre industrie dello stesso Paese, l’Alta Autorità ha facoltà previa consultazione del Comitato Consultivo o del Consiglio, di indirizzare a tale Stato le raccomandazioni necessarie.

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