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cui la legge Agraria sia in tal vigore di sostenere tra gli Agricoltori una equitativa distribuzione di Fondi. Si sa pertanto, che i Contadini per la massima parte vivono sui Fondi altrui, e che i Possessori, e i Piccoli Fermieri di Terre, a fronte dei non possidenti sono in così scarso numero, che appena arriveranno alla ragione di 15. per 100. Per conseguenza l’interesse di 15. si ritroverà facilmente in opposizione con l’interesse di ottantacinque.


§. X.

De’ Privilegj esclusivi.


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N’altra conseguenza emana da questi principj, ed è che tutte le privative, e tutt’i privilegj esclusivi, sono diametralmente contrarj al bene d’uno Stato. Pare veramente a primo aspetto, che un introdutture d’una nuova arte possa meritare questo favore di vedere interdetto ad ogni altro l’entrare in concorrenza con lui, e dividerne l’utilità. Questo principio d’equità prevalse, e tuttavia prevale in molti Stati senza eccettuarne anche alcuni de’ più avveduti e sapienti; ma difficilmente mi si troverà una coltura, una fabbrica, un artifizio che siasi costantemente sostenu-


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