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18 sinopsi del diritto universale


Quindi stabilirono i romani per metafisica delle leggi la divisione delle cose in corporali ed incorporali, ché quelle si toccano, queste stan nell’intendimento: che pruova esser la filosofia propia della giurisprudenza romana. E procurarono i romani anche, al meglio che seppero, conservare l’eroica letteratura col definire dalla natura delle cose i vocaboli: che «testamentum», per essemplo, sia detto quasi «testatio mentis», non, come i grammatici, da «testamen» con quello allungamento di sillaba.

Mostra che, ritornando tra le civili potestá contese (perché tra i sommi ritorna il ius monastico) e i duelli (ché cosí dissero gli antichi romani le guerre), e conservando ciascun popolo le leggi delle clientele, e addottrinati da un ius civile commune, senza saputa l’un dell’altro (perché tardi s’introdussero gli ospizi), riconobbero fas delle genti:

1. la denonzia delle guerre,

2. che non possono farle se non le civili potestá,

3. la santitá de’ legati,

4. la sepoltura de’ morti,

5. la ragion delle repressaglie,

6. le mancipazioni l’insegnarono la giustizia delle occupazioni belliche,

7. le genti vinte non essere veri popoli, ma clienti, famuli del popolo vincitore, che la mansuetudine romana poi chiamò «socii»,

8. il dominio bonitario restar a’ vinti, l’ottimo passare a’ forti,

9. il ius nexi fu loro un abbozzo della schiavitú,

10. della manumissione,

11. del patronato con le sue propietá,

12. dell’assegnazione,

13. dell’opere,

14. dell’ossequio.

Con la fondazione delle republiche, finirono gli eroi della giusta forza privata, e cominciarono gli eroi della giusta forza publica, delle guerre, le quali, essendo piú strepitose, furono