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[CAPITOLO TERZO]

corollari d’intorno a’ contratti che si compiono
col solo consenso

570Perché, per l’antichissimo diritto delle genti eroiche, le quali non curavano che le cose necessarie alla vita, e non raccogliendosi altri frutti che naturali, né intendendo ancora l’utilitá del danaio, ed essendo quasi tutti corpo, non potevano conoscere certamente i contratti che oggi dicono compiersi col solo consenso; ed essendo sommamente rozzi, de’ quali è propio l’essere sospettosi, perché la rozzezza nasce dall’ignoranza ed è propietá di natura umana che chi non sa sempre dubita: per tutto ciò non conoscevano buona fede, e di tutte l’obbligazioni si assicuravano con la mano o vera o finta: però questa accertata, nell’atto del negozio, con le stipulazioni solenni; ond’è quel celebre capo nella legge delle XII Tavole: «Si quis nexum faciet mancipiumque, uti língua nuncupassit, ita ius esto». Dalla qual natura di cose umane civili escono queste veritá.

I

571Che quello che dicono, che l’antichissime vendite e compere furono permutazioni, ove fussero di robe stabili, elleno dovetter esser quelli che nella barbarie ricorsa furon detti «livelli»; de’ quali s’intese l’utilitá, perch’altri abbondasse di fondi i quali dassero copia di frutti, de’ quali altri avesse scarsezza, e cosí a vicenda.